Interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale Liguria (sentenza n. 103/2020), con la quale è stato dichiarato illegittimo il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, ex art. 23 D.lgs 142/2015, disposto dall' Organo prefettizio all'indirizzo di un cittadino senegalese.
Fatto
Un soggetto straniero richiedente misure di protezione internazionale, affetto da grave patologia, si vedeva revocare le misure di accoglienza dalla Prefettura, per via di un asserito rifiuto al collocamento presso nuova struttura ad importante distanza dal luogo di cura.
Diritto
Veniva presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale deducendo una serie di motivi di impugnazione, tra cui l'omessa notifica dell' avviso di avvio del procedimento di revoca ex art. 7 L. 241/1990, nonchè la violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 D.lgs 142/2015, in combinato disposto con il contenuto della direttiva 2013/33/UE, con specifico riferimento ad una mancata valutazione delle situazioni soggettive riguardanti il richiedente (nel caso trattato la grave patologia).
All'esito della discussione, il Tribunale Amministrativo Ligure, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, annullava il provvedimento di revoca, constatando, dalla disamina dei documenti in atti, l'omessa valutazione da parte della P.A. nell'ambito dell'iter istruttorio, dello status patologico del richiedente.