Decreto Rilancio: Fissate le Condizioni per l’Intervento Agevolato
Tra le misure previste dal governo italiano al fine di favorire la ripresa e, così, rilanciare l’economia dello Stato, assume un ruolo preminente il cosiddetto “Ecobonus al 110%”.
Esso rappresenta e rappresenterà nei mesi a venire un considerevole incentivo alla ristrutturazione di innumerevoli immobili siti nel territorio nazionale, anche grazie alla generalizzata possibilità tanto di cedere il credito di imposta agli istituti di credito ovvero agli intermediari finanziari quanto di ottenere lo sconto in fattura, così da realizzare i lavori senza dover versare alcun anticipo.
In entrambi i casi il contribuente non dovrà fare altro che richiedere un “visto di conformità” al responsabile dei centri di assistenza fiscale.
È bene precisare, tuttavia, che, per accedere al beneficio de quo, gli interventi “verdi” legati al mondo della edilizia dovranno soddisfare alcune condizioni, a partire dalla circostanza per la quale, nell’ambito della riqualificazione energetica di condomini e singole abitazioni, i medesimi garantiscano “il miglioramento di almeno due classi energetiche, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)”.
È stato, inoltre, previsto che tre siano i cosiddetti “interventi trainanti”, la cui realizzazione consentirà di accedere al bonus del 110%:
1. Isolamento termico;
2. Posa di caldaia a pompe di calore o a condensazione;
3. Messa in sicurezza sismica dell’edificio.
Quanto al sismabonus, il beneficio del 110% di sconto sarà concesso unicamente nel caso in cui venga sottoscritta, contestualmente alla realizzazione dei lavori, una polizza assicurativa anticalamità.
Venendo ora alla trattazione delle misure finalizzate all’isolamento termico, deve evidenziarsi come, oltre al doppio salto di classe energetica, sia in oggi richiesto che i materiali utilizzati per la realizzazione del “cappotto termico” rispettino i C.A.M., i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto Ambiente 11 ottobre 2017.
Nel nuovo testo del Decreto Rilancio, inoltre, è stato previsto che anche l’installazione di pannelli solari rientri tra le opere che potranno beneficiare della agevolazione massima, a patto che gli stessi siano abbinati alla realizzazione di uno dei tre interventi cosiddetti trainanti di cui sopra e che l’energia non autoconsumata venga ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
È stato, tuttavia, a tal riguardo previsto un doppio limite:
a. Un valore massimo pari ad € 48.000,00;
b. Un tetto per Kw di potenza nominale dell’impianto, che è stato ridotto a € 1.600 (rispetto ai precedenti € 2.400,00).
Quanto ai sistemi di accumulo integrati nell’energia fotovoltaica, per i quali resta fermo il limite di € 1.000,00, essi potranno essere installati anche in un momento successivo rispetto ai pannelli, senza che ciò implichi la perdita delle agevolazioni fiscali.
Differenze di accesso all’Ecobonus in base alla tipologia di edificio
Nonostante l’importante intento agevolatore delle misure economiche delle quali si sta trattando, deve darsi comunque atto di un importante limite legato al tetto di spesa, differenziato a seconda che si tratti di “edifici unifamiliari” o di “condomini”.
Nel primo caso viene posto un limite di spesa agevolato pari ad € 30.000,00, mentre nel secondo il tetto di spesa si ricava moltiplicando l’importo di € 30.000,00 per il numero di unità abitative che compongono il plesso condominiale (con possibilità, comunque di intervenire non solo sulle parti comuni dell’edificio, ma anche sulle singole unità adibite ad abitazione principale”).
Proprio in relazione agli interventi condominiali, è stata ricompresa nel decreto anche la possibilità di procedere alla installazione di colonnine condominiali per la ricarica di auto elettriche, quale ulteriore misura ecofriendly.
Regime di Controlli e Verifiche
Nell’ambito dello stesso Decreto Rilancio, oltre al già menzionato visto di conformità, sono stati altresì previsti accorgimenti finalizzati ad impedire che vengano ammessi all’ecobonus anche interventi non coperti dal medesimo.
In particolare, ai fini dell’accesso alla misura premiale, sarà necessaria un’asseverazione del progetto da parte di tecnici abilitati - una cui copia sarà trasmessa anche all’Enea secondo modalità ancora da definirsi con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico -.
Per gli interventi antisismici sarà necessaria, nella stessa prospettiva, una asseverazione redatta “da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzioni dei lavori delle strutture e collaudo statico”, attestante “la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.